Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara ha rigettato, con sentenza del 2 ottobre scorso, i ricorsi proposti contro la Camera di Commercio di Pescara da sei ex-dipendenti delle Aziende speciali ASIP e STAT. L'Ente Camerale, successivamente alla messa in liquidazione delle due Aziende Speciali, aveva, infatti, rifiutato la richiesta dei lavoratori di procedere alla loro automatica assunzione, nei ruoli camerali, senza il rispetto del principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso. La sentenza costituisce, per l'Ente Camerale - si legge in una nota - un'ulteriore conferma della correttezza del comportamento adottato, già peraltro confortato, in precedenza, dal disposto dall'art. 76, comma 8, del decreto legge 112/08. Il suddetto comma stabilisce, infatti, che "Il personale delle Aziende speciali create dalle Camere di Commercio non può transitare, in caso di cessazione di attività delle aziende medesime, alle Camere di Commercio di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla normativa vigente. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie e regolamentari in contrasto con il presente articolo".
gm
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