Il gestore di un parcheggio a pagamento, anche se incustodito, è comunque responsabile per eventuali furti. A salvarlo dall'obbligo di risarcire non basta il cartello che avverte che la società non ne risponde. Nemmeno se perfino una delibera comunale stabilisce che chi parcheggia lo fa a proprio "rischio e pericolo". In pratica, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, il "contratto di parcheggio" prevede sempre "l'onere della custodia" a carico del concessionario dell'area che incassa dall'automobilista la tariffa stabilita. Proprio come un qualunque contratto di deposito. Con una sentenza che consentirà alle assicurazioni che hanno risarcito i furti avvenuti all'interno di parcheggi a pagamento incustoditi di recuperare le somme pagate, e a quanti non sono assicurati di ottenere ugualmente un indennizzo, i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte hanno confermato una sentenza della Corte d'appello che ha condannato un'azienda a pagare per un Suv "scomparso" da un'area di parcheggio, a pagamento ma senza guardiania, gestita dalla stessa azienda municipale.
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