L'Ufficio Tributi e Tasse automobilistiche della Regione Abruzzo, dopo la comunicazione agli organi di informazione del 16/11/2009 relativa al pagamento della tassa automobilistica sulla sospensione dei versamenti tributari fino al 30 novembre 2009,ribadisce che: 1) la sospensione dei termini riguarda adempimenti e versamenti relativi al periodo 6 aprile - 30 novembre 2009 incluso; 2) la ripresa della riscossione dei tributi, qualora non intervenga un provvedimento di proroga della sospensione, e' prevista dall'art. 25 della legge 3.8.2009, n. 102 a decorrere dal mese di gennaio 2010; 3) la ripresa dei versamenti, ricadenti nel periodo di sospensione, sara' disciplinata da un ulteriore provvedimento dell'Amministrazione statale che ne specifichera' le modalita'; 4) in ogni caso, poiche' la sospensione rappresenta un'agevolazione facoltativa, i contribuenti possono gia' assolvere l'obbligo tributario senza l'applicazione di sanzioni ed interessi; 5) i concessionari della riscossione sono invitati, anche in riferimento ad informazioni non corrette diffuse in questo periodo, ad attenersi esclusivamente alle disposizioni della Regione Abruzzo, Amministrazione competente nella specifica materia"
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