mercoledì 1 ottobre 2008

CASSAZIONE: NO INTERVENTO MEDICO SE PAZIENTE RIFIUTA CURE

Il medico, di regola, "non puo' intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente". Lo sottolinea la Cassazione, tornando ad affrontare la questione del rifiuto delle cure mediche. "Non e' discutibile che l'attivita' medico-chirurgica - osservano i giudici di piazza Cavour- per essere legittima presuppone il consenso del paziente" che "costituisce un presupposto di liceita' del trattamento", al di fuori di casi eccezionali, come quello dello stato di necessita' o quello in cui "il paziente non sia in grado, per le sue condizioni, di prestare un qualsiasi consenso o dissenso". La Cassazione ha ribadito che "il consenso, per legittimare il trattamento terapeutico deve essere informato, cioe' espresso a seguito di una informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti negativi della terapia o dell'intervento chirurgico". Il criterio di disciplina della relazione medico-malato, infatti, spiegano gli 'ermellini', "e' quello della libera disponibilita' del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacita' intellettive e volitive".

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