Ai figli spetta sempre e in ogni caso il cognome del padre anche se il genitore è un padre "assente". Parola di Cassazione che ha confermato l'imposizione che una minorenne di Napoli dovra' continuare a conservare il cognome del padre anche se questi "e' venuto ai propri obblighi naturali, lasciandola priva dell'apporto affettivo". La madre della minorenne ha fatto ricorso in Cassazione soprattutto per chiedere che alla bambina venisse messo il suo cognome. La prima sezione civile ha respinto il ricorso e ha evidenziato che "e' da escludere che il diritto del minore possa essere influenzato direttamente da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore". Alla bambina, dunque, restera' il cognome del padre anche se questi "non aveva versato nessuna somma per il suo mantenimento ed era venuto meno ai propri obblighi naturali, lasciandola priva dell'apporto affettivo".
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